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Per ciascuna categoria del personale di volo il limite minimo di retribuzione mensile, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, non puo' essere inferiore all'importo risultante dalla tabella di cui al comma 3. Qualora la retribuzione sia inferiore all'importo del minimale di cui al comma 1, viene riconosciuto un periodo contributivo pari al rapporto tra la retribuzione e il minimale medesimo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo, e' approvata la tabella delle retribuzioni minime mensili di cui al comma 1, da stabilirsi in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche. Il limite di cui al comma 1 e' aumentato, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ed e' soggetto a revisione triennale da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per i periodi di astensione dal lavoro previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di retribuzione in misura ridotta.

Testo in vigore dal 12 novembre 1988 al 1 luglio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art4 · fonte su Normattiva