Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1957 al 1 dicembre 1960. Leggi il testo vigente →

[1]Indennita' di prima sistemazione

[2]Al personale traslocato spetta un indennita' di prima sistemazione nella seguente misura:

[3]direttore centrale direttore centrale aggiunto, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore compartimentale.... 78.000 ispettore superiore, ispettore capo, ispettore principale, segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche corrispondenti...... 62.000 rimanente personale direttivo e di concetto degli uffici e dirigente del personale dell'esercizio; archivista capo e applicato principale, applicato e qualifiche equiparate; capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe............... 51.000 restante personale...................... 41.000

[4]La suddetta indennita' e' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione, salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo il trasferimento delle persone di famiglia, e del mobilio, purche' questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento L'indennita' medesima e' ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennita' in misura intera o sulla misura gia' ridotta ai termini dei precedenti comma, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda. L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo la eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennita' liquidata al coniuge.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 1 dicembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art19 · fonte del testo