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[1]Indennita' di prima sistemazione
[2]((Al personale traslocato spetta una indennita' di prima sistemazione nella seguente misura:
[3]direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale........................ L. 100.000 ispettore capo superiore, ispettore capo, cassiere principale ad personam, ispettore prin- cipale, cassiere di 1ª classe ad personam, segre- tario superiore di 1ª classe e qualifiche equipa- rate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate....................................... " 85.000 rimanente personale direttivo, di concetto degli uffici e dirigente dell'esercizio; applica- to capo e qualifiche equiparate, applicato prin- cipale e qualifiche equiparate, applicato e qua- lifiche equiparate; assistente principale di sta- zione, assistente di stazione, alunno ad personam aiutante ad personam, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchini- sta, macchinista T. M., sottocapotecnico ad personam, capo verificatori ad personam, primo nostromo, capo motorista, capo elettricista L. 70.000 rimanente personale.............................. " 60.000)).
[4]La suddetta indennita' ridotta alla meta' per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio e' corrisposta la meta' del l'indennita' di prima sistemazione, salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo il trasferimento delle persone di famiglia, e del mobilio, purche' questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento L'indennita' medesima e' ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennita' in misura intera o sulla misura gia' ridotta ai termini dei precedenti comma, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda. L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo la eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennita' liquidata al coniuge.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1960 al 16 dicembre 2010
