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Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 e' corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di L. 70 per la prima categoria e di lire 40 per la seconda categoria. Il soprassoldo compete nella misura di cui alla prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni, o che svolgono le loro mansioni all'aperto o in condizioni di particolare disagio o responsabilita', secondo norme da approvarsi dal direttore generale. Non spetta il soprassoldo per servizio notturno al personale in missione ed a quello che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 percepisce il compenso per lavoro straordinario Parimenti non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennita' di pernottazione prevista dagli articoli 44, 51 e 79, rispettivamente.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 31 dicembre 1961
