Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1961 al 15 giugno 1965. Leggi il testo vigente →

((Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le Ore 6 e' corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 85 per la prima categoria e di lire 50 per la seconda categoria)). 5 Il soprassoldo compete nella misura di cui alla prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni, o che svolgono le loro mansioni all'aperto o in condizioni di particolare disagio o responsabilita', secondo norme da approvarsi dal direttore generale. Non spetta il soprassoldo per servizio notturno al personale in missione ed a quello che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 percepisce il compenso per lavoro straordinario Parimenti non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennita' di pernottazione prevista dagli articoli 44, 51 e 79, rispettivamente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 novembre 1961, n. 1286

5

La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1961 al 15 giugno 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 31 dicembre 1961. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le tolto: ore aggiunto: Ore 6 e' corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di tolto: L. 70 aggiunto: lire 85 per la prima categoria e di lire tolto: 40 aggiunto: 50 per la seconda categoria. Il soprassoldo compete nella misura di cui alla prima …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 novembre 1961, n. 1286

    La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art41 · fonte del testo