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((Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le Ore 6 e' corrisposto un soprassoldo nella misura orario di lire 110 per la prima categoria e di lire 65 per la seconda categoria)). 5 6 Il soprassoldo compete nella misura di cui alla prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni, o che svolgono le loro mansioni all'aperto o in condizioni di particolare disagio o responsabilita', secondo norme da approvarsi dal direttore generale. Non spetta il soprassoldo per servizio notturno al personale in missione ed a quello che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 percepisce il compenso per lavoro straordinario Parimenti non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennita' di pernottazione prevista dagli articoli 44, 51 e 79, rispettivamente.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n. 1286
5La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".
L. 14 maggio 1965, n. 498
6La L. 14 maggio 1965, n. 498 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964".
Testo in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
