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[1]Premio per ora di lavoro
[2]In luogo del premio di operosita', previsto dall'art. 58, viene corrisposto al personale di macchina un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata in viaggio nella condotta delle locomotive, delle elettromotrici e delle automotrici:
[3]Macchinista...................... L. 40 Aiuto macchinista................... L. 27
[4]Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene anche conto:
- a)delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore, ed in 45 minuti per i treni elettrici elettromotrici e automotrici. Per i casi di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unita' presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, la durata del periodo accessorio sara' fissata dal direttore generale, su proposta del capo del servizio;
- b)del tempo medio a disposizione del movimento, stabilito per ogni impianto dal capo del servizio;
- c)del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori residenza ma entro la circoscrizione del deposito al quale il personale appartiene;
- d)dei ritardi in arrivo di qualunque entita', sempreche' non imputabili al personale interessato. Il premio viene inoltre corrisposto:
- 1)per tre quarti del tempo impiegato: nelle manovre in residenza; nei servizi locali, cioe' quelli effettuati con treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del direttore generale. Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni o scali di particolare importanza, lo stesso direttore generale ha, pero', la facolta' di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;
- 2)per due terzi del tempo impiegato nella esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;
- 3)per meta' del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio o nella riserva presenziata;
- 4)per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito. Nel caso di servizio ai treni materiali si considera, agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno. Quando, a parita' di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosita', il personale di condotta ha titolo a quest'ultimo premio.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
