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[1]((Premi di lavoro
[2]A - Premio giornaliero In luogo del premio di operosita' previsto dall'articolo 58, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:
[3]Macchinista.......................... L. 500 Aiuto macchinista....................... L. 330 Macchinista T. M....................... L. 360 Aiuto macchinista T. M.................... L. 240
[4]Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo al riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. Nelle giornate di congedo annuale o speciale, compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali e' da corrispondersi quest'ultimo premio. Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di personale, compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosita' di cui agli articoli 58 e 59.
[5]B - Premio orario Per ogni ora di condotta viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:
[6]Macchinista.......................... L. 40 Aiuto macchinista....................... L. 27
[7]Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per il servizio di condotta ai treni materiali il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioe' dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno. Per i dipendenti utilizzati ai treni locali od alle manovre permanenti il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali)).
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961
