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((Premi di lavoro.
- A)Premio giornaliero. In luogo del premio di operosita' previsto dall'articolo 58, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio: macchinista........................ L. 700 aiuto macchinista..................... L. 460 macchinista T. M..................... L. 505 aiuto macchinista T. M.................. L. 335 Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festivita' infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. Nelle giornate di congedo annuale o speciale, compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali e' da corrispondersi quest'ultimo premio. Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di personale, compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosita' di cui agli articoli 58 e 59.
- B)Premio orario. Per la condotta, per le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto un premio orario nelle seguenti misure: macchinista........................ L. 40 aiuto macchinista..................... L. 27 Per la condotta dei treni il premio orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascun treno, salvo che trattasi di treni materiali nel qual caso il premio stesso va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioe' dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per i dipendenti utilizzati ai treni locali ed alle manovre permanenti il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali. La durata delle operazioni accessorie e dei tempi medi a disposizione del Movimento e' stabilita dal direttore generale)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n. 1286
5La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
