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[1]Indennita' di pernottazione

[2]Al personale di scorta ai treni che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni, viene corrisposta un'indennita' di pernottazione di L. 187. Agli effetti della liquidazione di detta indennita' si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma terzo sub a), dell'art. 49. Al personale medesimo che presta effettivo servizio di scorta ai treni fuori residenza viene inoltre corrisposto, con le stesse modalita', un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo. L'indennita' ed il compenso di cui al presente articolo non competono quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art51 · fonte del testo