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[1]((Indennita' di pernottazione
[2]Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta al treni viene corrisposta una indennita' di pernottazione di L. 187. Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemente orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e del ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta)).
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961
