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[1]((Indennita' di pernottazione

[2]Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta al treni viene corrisposta una indennita' di pernottazione di L. 187. Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemente orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e del ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta)).

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. 74 parole tolte, 74 parole aggiunte.

Al personale tolto: di scorta ai treni che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta tolto: ai treni, viene corrisposta un'indennita' aggiunto: al treni viene corrisposta una indennita' di pernottazione di L. 187. aggiunto: Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo. Agli effetti della liquidazione tolto: di detta indennita' si computa l'assenza aggiunto: dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemente orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e del ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo tolto: del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma terzo sub a), dell'art. 49. Al personale medesimo che presta effettivo servizio di scorta ai treni fuori residenza viene inoltre corrisposto, con le stesse modalita', un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo. L'indennita' ed il compenso di cui al presente articolo aggiunto: dei tempi relativi. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art51 · fonte del testo