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[1]Indennita' di pernottazione
[2]Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 200. ((Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di scorta al treni fuori residenza effettuata nello stesso, periodo)). 5 6 Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di pernottazione e del relativo supplemente orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e del ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi. L'indennita' di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n. 1286
5La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".
L. 14 maggio 1965, n. 498
6La L. 14 maggio 1965, n. 498 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964".
Testo in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
