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L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, e' modificato come segue: "L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra e' aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo della Amministrazione ferroviaria". In conseguenza e' anche modificato come segue l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto sopra citato: "La misura di tali sussidi e' quella stabilita dall'art. 4 del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso".

Testo in vigore dal 17 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1225~art1 · fonte del testo