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Il tredicesimo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, e' modificato come segue: "In casi eccezionali a giudizio del Comitato amministratore dell'Opera, il ricovero dell'orfano che al compimento del 18° anno di eta' si trovi a frequentare una classe di scuola media di secondo grado puo' essere prorogato fino, e non oltre, la chiusura dell'anno scolastico in cui compie il 19° anno di eta'".

Testo in vigore dal 17 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1225~art4 · fonte del testo