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[1]Gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati sono iscritti all'Opera di previdenza a decorrere dal 1° luglio Quelli che verranno assunti posteriormente, vi saranno dalla data di assunzione in servizio.

[2]Per gli impiegati di ruolo che gia' furono iscritti all'Opera, nel periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919, sara' tenuto conto, agli effetti dei benefici che l'Opera medesima concede, del periodo di iscrizione e dei contributi versati.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art2 · fonte del testo