Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le categorie di personale che per qualsiasi motivo cessino di essere iscritte all'Opera di previdenza decadono, unitamente alle rispettive famiglie, dai benefici che l'Opera stessa elargisce e non hanno diritto al rimborso dei contributi pagati.
tolto: Nel caso di successivo passaggio in categorie di personale ammesse all'iscrizione all'Opera di previdenza, i funzionari e le loro famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'Opera di previdenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art3 · fonte del testo