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[1]Le categorie di personale che per qualsiasi motivo cessino di essere iscritte all'Opera di previdenza decadono, unitamente alle rispettive famiglie, dai benefici che l'Opera stessa elargisce e non hanno diritto al rimborso dei contributi pagati.

[2]Nel caso di successivo passaggio in categorie di personale ammesse all'iscrizione all'Opera di previdenza, i funzionari e le loro famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'Opera di previdenza.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art3 · fonte del testo