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[1]A datare dal 1° gennaio 1929 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza e' costituito unicamente dalla ritenuta di L. 1.40 per cento sugli stipendi, esclusa qualsiasi altra indennita' o competenza, anche se valida agli effetti della pensione.

[2]I contributi legalmente corrisposti all'Opera di previdenza non sono rimborsabili.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art4 · fonte del testo