Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Gli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza si liquidano in base all'ultimo stipendio annuo percepito dall'iscritto.

tolto: Qualora l'assegno da conferirsi abbia decorrenza anteriore all'andata in vigore del presente decreto, debbono applicarsi le norme vigenti alla data in cui si perfeziono' il diritto all'assegno stesso.

tolto: L'assegno che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non e' cumulabile con pensione od assegno spettante all'iscritto o ai suoi superstiti sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di provincie, comuni, opere pie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art5 · fonte del testo