Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza si liquidano in base all'ultimo stipendio annuo percepito dall'iscritto.
tolto: Qualora l'assegno da conferirsi abbia decorrenza anteriore all'andata in vigore del presente decreto, debbono applicarsi le norme vigenti alla data in cui si perfeziono' il diritto all'assegno stesso.
tolto: L'assegno che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non e' cumulabile con pensione od assegno spettante all'iscritto o ai suoi superstiti sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di provincie, comuni, opere pie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art5 · fonte del testo