Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e' autorizzato a concedere, mediante concorso per titoli, borse di studio a favore dei figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo, che frequentino le scuole medie superiori, purche' dimostrino, in base ai risultati scolastici, particolare disposizione agli studi.

[2]Gli aspiranti a tali borse di studio debbono comprovare di avere conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, l'ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, con una media generale non inferiore a 8 decimi.

[3]I candidati alle borse di perfezionamento debbono produrre l'originale diploma di laurea con una media generale non inferiore a 8 decimi.

[4]L'Opera di previdenza conferma annualmente la borsa di studio se alla fine dell'anno scolastico i risultati conseguiti diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso di studi pel quale la borsa e' stata concessa.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art8 · fonte del testo