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[1]Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e' autorizzato a concedere, mediante concorso per titoli, borse di studio a favore dei figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo, che frequentino le scuole medie superiori, purche' dimostrino, in base ai risultati scolastici, particolare disposizione agli studi.
[2]Gli aspiranti a tali borse di studio debbono comprovare di avere conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, l'ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, con una media generale non inferiore a 8 decimi.
[3]I candidati alle borse di perfezionamento debbono produrre l'originale diploma di laurea con una media generale non inferiore a 8 decimi.
[4]L'Opera di previdenza conferma annualmente la borsa di studio se alla fine dell'anno scolastico i risultati conseguiti diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso di studi pel quale la borsa e' stata concessa.
Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009
