Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I figli dei funzionari civili o militari dello Stato riconosciuti bisognosi di cure climatiche possono dall'Opera di previdenza essere inviati in colonie marine o montane, purche' il padre sia in servizio attivo di grado non superiore al 9°.
tolto: Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al comma precedente, l'Opera di previdenza prendera' gli accordi con gli enti circa le modalita' di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.
tolto: La somma da erogarsi per tale finalita' non deve ogni anno superare le 300 mila lire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art7 · fonte del testo