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Gli ufficiali gia' iscritti, a domanda, nel Corpo in congedo della Giustizia militare, che si trovino nelle condizioni prevedute dal precedente art. 8 possono, nel termine stabilito dall'art. 9, chiedere che siano applicate nei loro confronti le disposizioni dello stesso art. 8, allegando alla domanda soltanto il certificato del Regio avvocato generale militare, o del Regio avvocato militare presso il tribunale cui sono addetti, dal quale risulti la durata del servizio prestato con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art10 · fonte del testo