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La iscrizione degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 sara' effettuata, prescindendosi dalle altre condizioni stabilite dagli articoli 7 e 10, primo capoverso, del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e dagli articoli 4, 8 e 9 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, entro il limite dei pesti, che, quanto al ruolo ordinario, alla data di applicazione della presente legge risulteranno vacanti in relazione agli organici stabiliti dall'art. 6 del citato R. decreto-legge 28 novembre 1035-XIV, n. 2397.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010
