Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Nel primo comma dell'art. 14, la lettera d), aggiuntavi con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, e' sostituita dalla seguente:
[2]«d) magistrati dell'Ordine amministrativo, che ne facciano domanda».
[3]Nello stesso comma e' aggiunta la seguente lettera:
[4]«e) funzionari di gruppo A, laureati in giurisprudenza, delle Amministrazioni militari dello Stato, rivestenti grado gerarchico non inferiore all'ottavo, che ne facciano domanda».
[5]Dopo il secondo comma dell'art. 14 e' aggiunto il seguente:
[6]«Il sopraggiunto passaggio, anche a seguito di concorso, dei suindicati magistrati, funzionari, professori e cancellieri nei ruoli dei personali civili di altre Amministrazioni dello Stato non costituisce causa di impedimento all'applicazione nei loro confronti delle presenti disposizioni».
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010
