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[1]Nel primo comma dell'art. 14, la lettera d), aggiuntavi con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, e' sostituita dalla seguente:

[2]«d) magistrati dell'Ordine amministrativo, che ne facciano domanda».

[3]Nello stesso comma e' aggiunta la seguente lettera:

[4]«e) funzionari di gruppo A, laureati in giurisprudenza, delle Amministrazioni militari dello Stato, rivestenti grado gerarchico non inferiore all'ottavo, che ne facciano domanda».

[5]Dopo il secondo comma dell'art. 14 e' aggiunto il seguente:

[6]«Il sopraggiunto passaggio, anche a seguito di concorso, dei suindicati magistrati, funzionari, professori e cancellieri nei ruoli dei personali civili di altre Amministrazioni dello Stato non costituisce causa di impedimento all'applicazione nei loro confronti delle presenti disposizioni».

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art2 · fonte del testo