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[1]L'art. 15 e' sostituito dal seguente:

[2]«Il grado militare da attribuire alle persone indicate nell'articolo precedente non puo' essere superiore al corrispondente grado gerarchico da esse rivestito nei ruoli dei magistrati, dei professori universitari o degli avvocati dello Stato. «Agli ufficiali del ruolo ausiliario vengono applicate le disposizioni stabilite dal presente decreto per gli ufficiali del ruolo ordinario che sono funzionari in attivita' di servizio della Giustizia militare. Tuttavia l'autorita' militare ha facolta' di ricollocarli in congedo anche prima dello scioglimento del ruolo di cui al seguente art. 16».

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art3 · fonte del testo