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[1]Nell'art. 16, il comma aggiunto con l'art. 5, n. 1, del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, e' sostituito dal seguente:

[2]«Quelli di essi cui e' stata a suo tempo revocata, ai sensi del seguente art. 23, la nomina ad ufficiale delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, rientreranno nel ruolo delle rispettive armi o corpi di provenienza, col grado che avevano all'atto della costituzione del ruolo ausiliario, salvo il diritto a conseguire le promozioni che avrebbero eventualmente ottenuto nelle dette armi o corpi».

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art4 · fonte del testo