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[1]Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche nel caso di rapporto di dipendenza eventualmente esistente tra l'infortunato e lo Stato o enti pubblici o ditte private. Qualora pero' fosse dovuta indennita' in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra la indennita' stessa e la pensione o l'assegno di risarcimento con le modalita' stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 12.

[2]Il trattamento di cui alla presente legge non e' cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo non derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

Testo in vigore dal 31 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1196~art2 · fonte del testo