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[1]Il produttore o l'agente che abbia commessa una distrazione a danno di un altro ente, e' passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto o degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per l'affare che ha determinato l'infrazione, nonche' delle compartecipazioni liquidate per l'affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.
[2]Le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 6 si applicano anche ai produttori occasionali.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
