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[1]Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da un ente assicuratore, e' applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di L. 10.000.

[2]Identica pena puo' essere inflitta nei casi in cui a carico dell'ente sia accertata una infrazione all'obbligo del frazionamento della provvigione.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 13 maggio 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art7 · fonte del testo