Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da un ente assicuratore, e' applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di L. 10.000.

[2]Identica pena puo' essere inflitta nei casi in cui a carico dell'ente sia accertata una infrazione all'obbligo del frazionamento della provvigione. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 aprile 1955, n. 294

2

La L. 11 aprile 1955, n. 294 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, e' elevato a lire trecentomila".

Testo in vigore dal 13 maggio 1955 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1940 al 13 maggio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 aprile 1955, n. 294

    La L. 11 aprile 1955, n. 294 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, e' elevato a lire trecentomila".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art7 · fonte del testo