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[1]Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da un ente assicuratore, e' applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di L. 10.000.
[2]Identica pena puo' essere inflitta nei casi in cui a carico dell'ente sia accertata una infrazione all'obbligo del frazionamento della provvigione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1955, n. 294
2La L. 11 aprile 1955, n. 294 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, e' elevato a lire trecentomila".
Testo in vigore dal 13 maggio 1955 al 16 dicembre 2009
