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Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio negli uffici principali e locali postelegrafonici e nei posti di accettazione telefonica al pubblico, presso gli aeroporti, nonche' negli uffici principali radio postelegrafonici e nelle stazioni telefoniche, compete la indennita' di trasferta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 2 della legge 15 aprile 1961, n. 291, a condizione che si tratti di uffici ubicati in localita' lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico-popolare. Gli uffici che danno titolo alla corresponsione dell'indennita' prevista dal precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1972 al 19 gennaio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;820~art3 · fonte su Normattiva