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L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892. L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennita' fissata. In aggiunta all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno".
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
