A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta. necessaria nella seguente misura:

  • 1)del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
  • 2)del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
  • 3)del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a, 30.000 abitanti;
  • 4)del 3 per cento ai comuni con piu' di 30.000 e fino a 150.000 abitanti. Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, Fognature e cimiteri gia' esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo puo' essere concesso nella misura del 2 per cento. Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo e' determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati. Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato e' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.6 9
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1965, n. 893

6

La L. 13 luglio 1965, n. 893 ha disposto (con l'articolo unico) che "A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate.

L. 13 luglio 1965, n. 893, coma modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 506

9

La L. 13 luglio 1965, n. 893, coma modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 506 ha disposto (con l'art. 3) che "A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893, e' concesso all'ente acquedotti siciliani per la realizzazione di programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Testo vigente dal 19 maggio 1968

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1965 al 19 maggio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1965, n. 893, coma modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 506

    La L. 13 luglio 1965, n. 893, coma modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 506 ha disposto (con l'art. 3) che "A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893, e' concesso all'ente acquedotti siciliani per la realizzazione di programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art3 · fonte del testo