Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".
Testo vigente dal 21 aprile 1981
Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".
Testo vigente dal 21 aprile 1981
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1981-04-10;142~art1 · fonte su Normattiva