Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Il quinto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dai seguenti: "Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'articolo 10, secondo comma, e' rilasciato uno speciale documento di circolazione, che e' valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso. Il medesimo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'articolo 10".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993
