È irrazionale che l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo sia limitata al solo accoglimento della relativa domanda d'ingiunzione, dovendo l'accoglimento stesso ricomprendere, quale normale completamento, ai fini della completa garanzia del diritto di agire in giudizio, la liquidazione delle spese e degli onorari. Onde il contrasto con gli artt. 24, comma primo, e 3 Cost., considerato che il decreto ingiuntivo è, nel caso, necessario al creditore al fine di conseguire titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che se il creditore, allo stesso fine agisce in base a cambiali non attraverso il procedimento monitorio, ma per la via del giudizio ordinario nella sentenza di condanna, a differenza del decreto ingiuntivo, le spese possono essergli liquidate. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per violazione dei precetti costituzionali suindicati - l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), il quale, sostituendo il terzo comma dell'art. 641, stesso codice, ha escluso che nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli aventi già efficacia esecutiva, il giudice possa liquidare le spese e le competenze).
Art. 495 c.p.c. · Art. 641 c.p.c. · Art. 653 c.p.c. · Art. 2 Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione