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I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1965.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1962 al 31 agosto 1965
