Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012. Leggi il testo vigente →

In ciascun laboratorio e' istituito un consiglio di laboratorio. Il consiglio e' composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici. Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attivita' dei reparti. Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

  • a)all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all'articolo 62;
  • b)alla conduzione tecnica del laboratorio;
  • c)all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;
  • d)alla programmazione dei corsi di perfezionamento. Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 37. Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attivita' di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano senza diritto di voto tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio. Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, una volta ogni bimestre.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art11 · fonte su Normattiva