Art. 12 — Assemblea di laboratorio o di servizio
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L'assemblea di laboratorio o servizio e' costituita da tutto il personale di ruolo del laboratorio o servizio, ed e' convocata dal direttore di laboratorio o servizio in via ordinaria almeno una volta a trimestre a scopo di informazione e discussione sull'andamento generale del laboratorio o servizio; in via straordinaria su richiesta di un terzo degli aventi diritto.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
