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Fermo restando il disposto dell'articolo 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato. In deroga all'articolo 14 della presente legge, il Ministro per la sanita' assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto. Il direttore dell'Istituto puo' delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art22 · fonte su Normattiva