Art. 49 — Commissione di disciplina
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012. Leggi il testo vigente →
La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un primo dirigente. Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario e' nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano il quale e' a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
