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Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e' sostituito dal seguente: "Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

Testo in vigore dal 26 agosto 1991 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;271~art2 · fonte su Normattiva