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Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e' sostituito dal seguente: "Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Testo in vigore dal 26 agosto 1991 al 13 ottobre 2000
