Il numero 3° dell'articolo 48 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare".
Testo vigente dal 3 dicembre 1985
Il numero 3° dell'articolo 48 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare".
Testo vigente dal 3 dicembre 1985
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-11-26;689~art10 · fonte su Normattiva