Modifiche al sistema penale

Art. 10 — Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

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La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 15 gennaio 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 143/2011

    Questione inammissibile
    20 aprile 2011

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ficarolo con l'ordinanza in ep…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art10 · fonte su Normattiva