Modifiche al sistema penale

Art. 11 — Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 372/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ.; 10, quinto comma, 11 e 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai Tribunali di Pescara e di N…

    Art. 2947 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art11 · fonte su Normattiva