Art. 39 — Violazioni finanziarie
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Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresi', gli articoli ((...)), 29 e 38, primo comma. 49
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173
49con decorrenza dal 1 gennaio 2026
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Testo in vigore dal 29 novembre 2024 al 31 dicembre 2025
