Art. 83 — Violazione degli obblighi
Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna la pena non puo' essere sostituita a norma di questo Capo.
Testo vigente dal 30 novembre 1981
