Modifiche al sistema penale

Art. 77 — Ambito e modalità d'applicazione

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della liberta' controllata o della pena pecuniaria puo' disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo. La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza e' ammesso soltanto ricorso per cassazione.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

5

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:" Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Testo vigente dal 24 ottobre 1989

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Corte costituzionale

41 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 230/1990

    Questione inammissibile
    8 maggio 1990

    Va ribadito che la estensione ai reati militari del sistema di sostituzione delle pene detentive brevi di cui agli artt. 53 e segg. l. 24 novembre 1981, n. 689 non è realizzabile con una pronuncia della Corte costituzionale, ma solo attraverso l'apprestamento di una apposita disciplina implicante una pluralità di scelte discrezionali rimesse alla valutazione del legislatore. Non può essere quindi condivisa l'affermazione secondo cui la semplice eliminazione dall'ordinamento dell'art. 54 della legge n. 681/1981 rappresenterebbe una via praticabile e costituzionalmente obbligata per la risoluzione della questione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - S. n. 279/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 54 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 233/1990

    Questione inammissibile
    8 maggio 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (in quanto implicante valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore) e successivamente manifestamente inammissibile. - S. n. 350/1985 e, da ultimo, O. n. 89/90.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 77 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 89/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (in quanto implicante valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore) e successivamente manifestamente inammissibile. - S. nn. 148/1984, 292/1985, 350/1985 e O. nn. 106/1986 e 267/1986.

    Art. 162 c.p. · Art. 162-bis c.p. · Art. 498 c.p. · Art. 77 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art77 · fonte su Normattiva