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Il quarto e il quinto comma dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti: "Le reclute in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, se fisicamente idonee, sono classificate "marinaio D.". Gli arruolati L. e D. che non possono essere ammessi a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento sono (classificati nelle categorie e specialita' piu' affini agli studi compiuti".
Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010
