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All'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)in tutto l'articolo la dizione "Comandante superiore del Corpo reale equipaggi marittimi" e sostituita dalla seguente: "Direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi";
  • b)nel primo comma le parole "Comando superiore del Corpo reale equipaggi marittimi" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero difesa-Marina"
  • c)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'avanzamento dei militari delle categorie tecnici di macchine, fuochisti, specialisti del servizio amministrativo e logistico, nocchieri di porto, un capitano di vascello e un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori del genio navale (per i tecnici di macchine e i fuochisti), medici o del commissariato (per i militari della categoria specialisti del servizio amministrativo e logistico, in relazione alla specialita' di appartenenza) e delle capitanerie di porto (per i nocchieri di porto)".

Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;813~art4 · fonte del testo